1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 30-quater è abrogato;
b) all'articolo 47-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 01, le parole: «purché non sia stato dichiarato delinquente abituale,
2) il comma 1.1 è abrogato;
3) al comma 1-bis, le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse;
c) l'articolo 50-bis è abrogato;
d) all'articolo 58-quater, il comma 7-bis è abrogato.